Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e offrirti servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando su qualunque elemento della pagina acconsenti all'uso dei cookie.

Martedì, 19 Marzo 2024

Codice degli Appalti 19-04-2016 n. 50/2016

Il nuovo Codice appalti contiene una serie di disposizioni relative all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, alle diverse tipologie di progettazione, ai requisiti che devono possedere i concorrenti, ecc.

Questo articolo è stato tratto dalle sintesi di BibLus-net, come riportato nelle fonti a fine pagina.

 

Livelli della progettazione per gli appalti

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici:

  1. progetto di fattibilità tecnica ed economica
  2. progetto definitivo
  3. progetto esecutivo

La progettazione ha i seguenti scopi:

  • il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività
  • la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera
  • la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
  • un limitato consumo del suolo
  • il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti
  • il risparmio e l’efficienza energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere
  • la compatibilità con le preesistenze archeologiche
  • la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
  • la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera
  • l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche

È consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilità comprende:

  • indagini e studi necessari per la definizione dei vari aspetti progettuali
  • schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
  • stime economiche
  • scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali

Il progetto di fattibilità deve consentire l’avvio della procedura espropriativa.

Inoltre, deve contenere indagini geologiche e geognostiche, verifiche preventive dell’interesse archeologico, studio preliminare sull’impatto ambientale ed evidenziazione, con apposito adeguato elaborato cartografico, delle aree impegnate, delle eventuali fasce di rispetto e delle misure di salvaguardia.

Deve anche indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale.

 

Progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità.

 

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo contiene:

  • gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste
  • la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, secondo i prezzari regionali
  • il crono-programma

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio:

  • i lavori da realizzare
  • il relativo costo previsto
  • il crono-programma coerente con quello del progetto definitivo

Deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

 

Progettazione con l’utilizzo di strumenti elettronici e BIM

Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.

Inoltre, l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti (v. art. 38 del nuovo Codice appalti).

 

Chi può partecipare alla progettazione dei lavori pubblici

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo) sono espletate da:

  • organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
  • uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
  • uffici tecnici delle stazioni appaltanti
  • operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura:

o   prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei

o   le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale

o   società di ingegneria: le società di capitali, ovvero nella forma di società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi

o   i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

o   i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti

o   i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È sempre indicata nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

 

Polizze professionali

Nel caso in cui il progetto sia a firma di un dipendente della PA incaricato della progettazione, la polizza assicurativa relativa ai rischi professionali è a carico della stazione appaltante.

Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

 

Supporto alla progettazione

In relazione all’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, le stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione:

  • indagini geologiche
  • geotecniche e sismiche
  • sondaggi
  • rilievi
  • misurazioni e picchettazioni
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali

La consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

Il nuovo Codice ribadisce espressamente il divieto di subappalto delle attività di progettazione, precisando che resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

 

Regolamento appalti (dpr 207/2010), ecco tutte le disposizioni ancora in vigore, articolo per articolo, a seguito del nuovo Codice appalti.

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) che manda in pensione il vecchio Codice (dlsg 163/2006) ma non del tutto il vecchio Regolamento appalti (dpr 207/2010).

Il nuovo Codice appalti, all’art. 216, prevede l’emanazione di una serie di decreti ministeriali e di linee guida Anac; nel frattempo continuano a restare in vigore una serie di disposizioni del vecchio Regolamento appalti, ossia:

  • articoli 9 e 10 (RUP)
  • articoli da 14 a 43 (progettazione)
  • articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA)
  • articoli da 178 a 210 (contabilità)
  • articoli da 215 a 238 (collaudo)
  • articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati)
  • articoli da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti)
  • articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all’estero)

 

Ritardo consegna lavori, la Corte d'Appello di Napoli ribadisce che l'appaltatore non può richiedere i danni se non ha esercitato il diritto di recesso (dpr 1063/62)

L’art. 10 del dpr 1063/62, comma 7 (poi ripreso dal dpr 207/2010) stabilisce che se la consegna dei lavori non avviene nel termine stabilito per colpa dell’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’appaltatore ha diritto al rimborso dall’Amministrazione appaltante di spese e danni; qualora l’istanza dell’impresa non è accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha comunque diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La Corte di Appello di Napoli è tornata sulla questione a seguito della richiesta di danni avanzata dall’impresa appaltatrice a causa del ritardo della consegna dei lavori da parte del Comune.

In primo grado, l’impresa aveva chiesto il pagamento di 175.000 euro di risarcimento danni dovuti ai maggiori oneri per la ritardata consegna del cantiere da parte della stazione appaltante; l’Ente, a sua volta, aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l’appaltatore non aveva esercitato la facoltà di recesso dal contratto e dunque non poteva vantare alcun diritto.

Il Tribunale respingeva la richiesta di risarcimento danni avanzata dall’impresa.

Il giudice di primo grado osservava che, se l’amministrazione appaltante non consegna i lavori nel termine di legge, l’appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in base all’art. 10 del dpr 1063/1962. Solo se esercita questa facoltà può chiedere il risarcimento dei danni; al contrario,  se non dichiara di recedere, implica che ha ritenuto il lavoro ancora eseguibile senza ulteriori oneri.

L’impresa appaltatrice, dunque, presentava appello sostenendo che l’articolo 10 disciplina solo le ipotesi in cui il vincolo giuridico nasce al momento della consegna dei lavori. Nel caso in esame, invece, prima della consegna del cantiere, l’impresa avrebbe già effettuato alcune attività preparatorie. La consegna, quindi, costituiva solo l’osservanza di un obbligo già in corso d’opera.

In definitiva, anche la Corte d’Appello ha respinto quanto avanzato dall’appaltatore: l’articolo 10 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di effettuare differenziazioni in ragione delle specificità dei singoli casi. Inoltre, chiariscono i giudici, la norma dispone che, dopo il recesso, l’appaltatore ha diritto al rimborso non solo delle spese contrattuali, ma anche delle altre spese da lui effettivamente sostenute.

 

 

Fonti originali :

Fonte "Servizi di ingegneria e architettura, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo: ecco un’analisi delle nuove regole"

Fonte "Regolamento appalti (dpr 207/2010), ecco tutte le disposizioni ancora in vigore, articolo per articolo, a seguito del nuovo Codice appalti."

Fonte "Ritardo consegna dei lavori: la Corte d’Appello di Napoli ribadisce che l’appaltatore non può richiedere i danni se non ha esercitato il diritto di recesso"